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  • Spesometro 2010 – Scadenza 31 dicembre 2011 – Manuale di Sopravvivenza per la compilazione dell’elenco

    Posted on December 12th, 2011 admin No comments

    Stiamo vivendo un momento di difficoltà, come giornali e televisioni da tempo raccontano.
    Avremmo voluto parlarvi pertanto di incentivi alla produzione, alla ricerca, o di misure strutturali finalizzate ad una maggiore competitività ed all’aumento del prodotto interno lordo, visto che gli osservatori internazionali prevedono nel 2012 per l’Italia una recessione.
    Nostro malgrado dobbiamo invece parlarvi di burocrazia, di ulteriori denunce od elenchi che, se pur finalizzati a recuperare materia imponibile, a nostro avviso costeranno al paese ben di più in termini di ore lavorative perse.
    Stiamo parlando del risuscitato elenco clienti-fornitori, detto Spesometro, che tale non è più essendo diventato un cruciverba di difficile, se non impossibile, compilazione.
    Ecco quindi un manuale di sopravvivenza per capire cosa va inserito e cosa non “andrebbe” inserito.
    Con la raccomandazione di evitare travasi di bile, tanto la sanzione non è poi così pesante!

    Per sopravvivere allo spesometro – manuale di sopravvivenza

    Questa comunicazione è chiamata in gergo Spesometro perché finalizzata all’identificazione di coloro i quali manifestano importi rilevanti di spesa, al fine di controllare la loro posizione reddituale.
    Vi ricordiamo che comunque questo elenco è ben diverso da quello che eravamo abituati a compilare, infatti non è più un elenco clienti o Fornitori (che ricordiamo e anche rimpiangiamo) bensì un elenco delle fatture emesse e ricevute, quindi ben più corposo e complicato del precedente.
    L’elenco deve essere trasmesso solo per via telematica. Chi non disponesse del software apposito, che le software house stanno diffondendo in questi giorni, può utilizzare quello che l’Agenzia Entrate, bontà sua, ha messo gratuitamente a disposizione sul suo sito www.agenziaentrate.gov.it.
    L’Elenco per l’anno 2010 che ci accingiamo a redigere è un banco di prova di quello, certamente ancora più complicato, inerente l’anno 2011 che entro il 30.4.2012 dovremo compilare: il primo infatti comprende solo le transazioni pari o superiori a € 25.000, al netto dell’Iva, il secondo comprende le transazioni pari o superiori a € 3.000.

    Soggetti obbligati e soggetti esclusi

    Soggetti obbligati

    Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA, quindi tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, comprese quelli in contabilità semplificata o nel regime delle nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000.

    Soggetti esclusi

    Sono esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex L. 244/2007 e, limitatamente al 2010, i negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione della fattura. Pure esclusi i curatori per gli incarichi fallimentari.

    Operazioni 2010 oggetto di comunicazione o escluse

    La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nell’anno 2010 che siano rilevanti ai fini IVA e di importo, al netto dell’Iva, pari o superiori a € 25.000. Eventuali Note di Credito emesse/ricevute nell’anno vanno sottratte.

    Regola generale:
    se l’operazione è già stata comunicata in altri elenchi (Intra, Black List) non va più inserita in questi elenchi.
    In sintesi, nell’elenco delle operazioni effettuate o in quello delle operazioni ricevute nel 2010 vanno indicate le seguenti, sempreché di ammontare pari o superiore a € 25.000.

    Operazioni da indicare nei 2 elenchi

    – le operazioni imponibili effettuate risultanti da fattura, anche se il cessionario è un privato
    – le operazioni non imponibili od esenti effettuate risultanti da fattura, comprese quelle per rivendita di auto, quelle per cessioni ad esportatori abituali, le triangolazioni intracomunitarie ex 58/331 (IT1 vende a IT2 che vende a UE1), le operazioni artt. 8-bis, 9, 38-quater, 71e 72 del Dpr 633/72
    – le cessioni gratuite di beni prodotti o commerciati dall’impresa
    – trasporti internazionali da soggetti UE Non Imp. art. 9 (quindi non soggetti agli elenchi Intra), sempre che non siano stati già indicati nell’elenco Black List
    – le prestazioni di servizi ricevute da paese extraUE non Black List fuori campo Iva art. 7-ter
    – le operazioni imponibili ricevute (acquisti di beni o di servizi) risultanti da fattura
    – le operazioni non imponibili od esenti ricevute risultanti da fattura
    – le operazioni soggette al regime del margine (per la quota soggetta ad Iva)
    – le operazioni soggette al reverse charge Iva
    – fatture ricevute da soggetti minimi
    – le fatture riepilogative mensili, di importo complessivo pari o superiori a € 25.000, pur se composte da consegne di importo inferiore (è una novità, prima contavano le singole consegne)
    – acquisti e vendite di automezzi


    Operazioni da non indicare

    – le operazioni ricevute da privati (es.: ricevuta d’affitto da parte di privato)
    – le importazioni
    – le esportazioni art. 8 c. 1 lett. a) e b) ma non la lett. c) che riguarda gli esportatori abituali
    – le cessioni o gli acquisti IntraUE non imponibili art. 41/331 (perché già comunicate con gli elenchi Intra)
    – le operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (perché già comunicate con gli elenchi Black List); però attenzione poiché gli elenchi black list sono partiti solo dall’1.7.2010, pertanto le operazioni intercorse con paesi black list nel 1° semestre 2010 non sarebbero escluse, a meno che non siano importazioni, esportazioni od operazioni fuori campo Iva già escluse da questo elenco per altri motivi
    – le operazioni fuori campo Iva 7-ter (es.: prestazione di servizi effettuata a soggetto passivo UE)
    – le cessioni di immobili e i contratti di mutuo (già a conoscenza del Fisco)
    – gli acquisti fuori campo Iva (es.: affitto pagato a privato)
    – le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da Iva art. 15/633 (che non si contano ai fini del superamento della soglia, esempio le fatture degli spedizionieri doganali recanti l’anticipazione dell’Iva)
    – le cessioni a privati se il pagamento è avvenuto tramite carta di credito, carte prepagate o bancomat (l’assegno bancario, circolare o il bonifico invece comportano l’obbligo di segnalazione)

    Precisiamo che non si tratta di un elenco clienti o fornitori, bensì di un elenco di operazioni, pertanto lo stesso cliente può apparire in più righe dell’elenco se più volte ha acquistato beni o servizi per almeno € 25.000.

    Casi particolari

    1) Forniture ricorrenti: se ogni mese vendiamo merce al Cliente A per circa € 4.000 + Iva, non scatta nessun obbligo di comunicazione anche se alla fine del 2010 gli abbiamo venduto per totali € 48.000 in quanto ogni operazione, se autonoma e considerata singolarmente, non supera € 25.000. Se un mese vendiamo a quel cliente per euro 30.000 + Iva, scatta l’obbligo di segnalare solo quella operazione.

    2) Appalti, forniture periodiche contrattualizzate, somministrazioni, contratti di manutenzione: al contrario, se per un appalto fatturiamo al medesimo cliente € 5.000 mensili + Iva per 6 mesi, scatta l’obbligo perché complessivamente l’operazione, pari a 30.000 euro, viene considerata unitariamente e supera il limite di € 25.000.
    Regole particolari valgono infatti per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti siano di importo non inferiore a € 25.000.

    Altro esempio: se un fornitore di mobili a luglio 2010 vende un salotto per € 20.000 euro e a settembre vende allo stesso cliente una cucina per € 12.000 euro, nessuna comunicazione andrà fatta se trattasi di due acquisti distinti, mentre andrà fatta se esiste un unico contratto di fornitura dei due oggetti.
    In questi casi infatti al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di:
    contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, manutenzioni, ecc.): va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare;
    contratti tra loro collegati: va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera operazione nel suo complesso.
    In merito l’Agenzia Entrate ha precisato che il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e che va comunicato soltanto l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento.
    Facendo un ulteriore esempio, in un contratto per la tenuta ed elaborazione della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di € 3.000 (per un totale di € 36.000 annui), se nel 2010 sono stati fatturati acconti per complessivi € 15.000, entro il 31.12.2011 si dovrà comunicare l’operazione in esame anche se l’importo è sotto la soglia di riferimento.
    Analogamente nel caso di cessioni di beni per un importo, supponiamo, di 30.000 euro, con fatturazione nell’anno 2010 di un unico acconto di 8.000 euro: nell’elenco per il 2010 dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 8.000 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell’operazione» la data di registrazione dell’operazione stessa.

    3) Note di variazione

    Nel caso di fatture rettificate da note di variazione (Note di Credito o di Debito), occorre indicare come importo dell’operazione la differenza, ma solo se la Nota di variazione è nello stesso anno solare. Se l’operazione è di importo, supponiamo, di € 28.000 e la nota di credito è di euro 5.000, l’operazione non va comunicata perché inferiore alla soglia limite di € 25.000.

    4) Fatture cointestate

    E’ tipico delle imprese edilizie. Preliminarmente si considera l’importo totale della fattura per verificare il superamento della soglia, in caso positivo va effettuata una segnalazione per ogni cointestatario per la quota di sua spettanza (anche se inferiore alla soglia) indicando come modalità di pagamento il codice 2 “pagamento frazionato”.

    5) Ricevute fiscali emesse a soggetto passivo Iva

    Va scorporata l’Iva, da indicare nel campo 6; l’imponibile va indicato nel campo 5.

    6) Acconto nel 2010 < € 25.000 e saldo nel 2011

    Se nel 2010 esiste una fattura d’acconto di € 20.000 e nel 2011 una fattura di saldo di € 10.000, occorre considerare che la somma supera i 25.000 €, per cui nel 2010 va ugualmente indicata l’operazione di € 20.000, anche se inferiore alla soglia.

    Dati da indicare e termine di presentazione Spesometro

    Dati da comunicare

    Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
    La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, acquirente o committente;
    – per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, il cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
    denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
    i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, nonché l’IVA applicata, ovvero l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente; nel caso di operazione non soggetta all’obbligo di fatturazione (documentata da scontrino o ricevuta) il corrispettivo comprenderà l’Iva; nel caso di operazione effettuata verso privati il corrispettivo, anche se risultante da fattura, deve comprendere l’Iva;
    la data di registrazione dell’operazione nel registro Iva, con le modalità di pagamento (acconto, saldo ovvero importo non frazionato), importo dovuto (l’imponibile), tipologia di operazione (se trattasi di cessione di beni ovvero di prestazione di servizi);
    – per le sole cessioni/prestazioni rese a soggetti passivi Iva, il numero della fattura;
    tipologia di invio: indicare 0 (zero) per invio ordinario, 1 per invio sostitutivo, 2 per annullamento;
    tipologia operazione: 1 per cessione o prestazione resa, 2 per acquisto o prestazione ricevuta; nel caso di fatture miste (cessione + prestazione) va indicato il codice prevalente;
    modalità di pagamento: 1 per corrispettivo non frazionato, 2 se frazionato, 3 per corrispettivi periodici;
    – nel caso di note di variazione indicare C per Credito, D per Debito;
    – nel caso di contratti che prevedono corrispettivi periodici, va compilata un’unica riga indicando la data di registrazione dell’ultima fattura;

    Termine di presentazione

    La comunicazione va presentata entro il 31 dicembre 2011 (cadendo di sabato la scadenza slitta al 2.1.2012) ; per l’individuazione delle operazioni da includere nella comunicazione è necessario avere riguardo al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza, al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.

    Modalità di trasmissione degli elenchi

    La comunicazione andrà trasmessa solo in via telematica (Entratel o Fiscoonline) all’Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
    Riepilogando:
    – per l’anno 2010 vanno indicate negli elenchi solo le operazioni documentate da fattura, se di importo uguale o superiore a € 25.000, al netto dell’Iva, comprendendovi (vedi Circ. Agenzia Entrate n. 24/E/2011) tuttavia anche le operazioni dei negozianti al minuto ed artigiani, non soggette all’obbligo di emissione fattura, ma per le quali è stata emessa fattura; scadenza 31.12.2011.

    Le sanzioni e le metodologie di lavoro per evitare il ricovero psichiatrico

    Sanzioni

    In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri la sanzione applicabile va da € 258 a € 2.065. In teoria è sanzionabile anche la comunicazione che riporta operazioni che non andrebbero incluse nell’elenco. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è tuttavia possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, senza incorrere in sanzioni, a condizione che la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.
    Oltre i 30 giorni è possibile solo il ravvedimento operoso.

    Quale metodologia di lavoro adottare per evitare il ricovero psichiatrico?

    Come avrete notato, se pretendessimo di adempiere puntualmente agli obblighi impostici, che comprendono operazioni in generale escluse ed escludono operazioni in generale comprese, in un farraginoso elenco di dati e di date, di codici e causali, potremmo rischiare l’esaurimento. Cerchiamo tuttavia di fare il nostro dovere, senza pretese di essere perfetti, perché a nostro avviso questo modello non è “lunare” ma astrale!
    Abbiamo visto le prime bozze dei programmi informatici; essi di solito si limitano a proporre al contribuente una lista di tutte le fatture, emesse o ricevute, di importo pari o superiore alla soglia di € 25.000.
    Si tratterà allora di verificarle una per una, depennando quelle da non indicare e, eventualmente, inserendo quelle non nella lista ma ugualmente da indicare.
    Nel dubbio, meglio inserire un’operazione in più in forza della massima secondo la quale “nel di più ci sta anche il di meno”; e tranquillizziamoci considerando che l’omissione o l’invio della comunicazione con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l’applicazione di una ridotta sanzione.

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • Approvata la Manovra da 30 miliardi – 13 miliardi di tagli e 17 di nuove tasse – Il Comunicato Stampa del presidente Mario Monti

    Posted on December 5th, 2011 admin No comments

    Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri alle ore 16,30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.

    Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha approvato un decreto legge che contiene un pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità. L’intervento urgente si è reso necessario per affrontare una crisi finanziaria gravissima che ha investito in queste settimane l’area dell’euro e specificamente il debito sovrano, anche italiano.

    Il Governo ha deliberato un complesso pacchetto di interventi che tuttavia, pur nell’emergenza, danno il via a una fase di riforma strutturale dell’economia italiana e determinano una prima fase di significativa riduzione dei costi della politica. Tutte le componenti della società italiana devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio del Paese.

    L’insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012- 2014 con una forte componente permanente di risparmi conseguiti. La correzione lorda è di oltre 30 miliardi in quanto sono previsti interventi di spesa a favore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro per oltre 10 miliardi.  All’interno del pacchetto è inclusa e consolidata in norme la correzione dei saldi pari a 4 miliardi previsti quale “clausola di salvaguardia” nella manovra di agosto 2011.

    I risparmi conseguiti in parte sono destinati a un considerevole pacchetto di interventi a favore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro.

    Attraverso la deducibilità integrale dell’IRAP-lavoro vengono favorite le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici per un importo di 1,5 miliardi nel 2012, e 2 miliardi nel 2013 e nel 2014.  Vengono previsti con l’Irap interventi a favore di donne e giovani per 1 miliardo di  euro per ciascuno degli anni del periodo considerato.; con l’introduzione del meccanismo denominato ACE di favore fiscale alla raccolta di capitale di rischio, in modo da favorire la patrimonializzazione delle imprese, si interviene con un’azione di 1 miliardo di euro nel 2012, 1,5 nel 2013 e 3 nel 2014. Viene rifinanziato il trasferimento alle regioni per il trasporto pubblico locale; viene finanziato un programma per accelerare lutilizzo dei fondi strutturali europei, che altrimenti l’Italia rischia di perdere; viene rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l’obiettivo di mettere a disposizione delle PMI garanzie per circa 20 miliardi di credito.

    Vengono resi duraturi nel tempo tutti gli incentivi per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico estendendoli alle aree colpite da calamità naturali.

    E’ stato deciso il completamento della riforma della previdenza con l’estensione dal primo gennaio 2012 a tutti del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni per le anzianità future. Viene istituito un sistema flessibile per l’età di pensionamento, che viene elevata a 62 anni per le donne con una fascia di uscita flessibile incentivata fino a 70 anni, per gli uomini la fascia di flessibilità è tra 66 e 70 anni. Le regole per le lavoratrici del settore privato raggiungono l’equiparazione ai lavoratori nel 2018.

    Malgrado la situazione estremamente difficile, è stata garantita l’indicizzazione piena delle pensioni minime e parziale per quelle fino a due volte il minimo in circostanze estremamente difficili.

    Viene anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU (imposta municipale) che riguarderà nel 2012 anche «l’abitazione principale e le pertinenze della stessa». Lo prevede la bozza della manovra: l’aliquota ordinaria è dello 0,76%, mentre per l’abitazione principale è ridotta allo 0,4%. Tale intervento accresce il contributo che viene chiesto al patrimonio e alla ricchezza allo sforzo per superare la crisi. A ciò si aggiunge l’intervento fiscale una tantum con una aliquota dell’1,5% a carico dei capitali rientrati in Italia con il cosiddetto “scudo fiscale”. Si aggiungono altresì le imposte su taluni beni di lusso (auto di grossa cilindrata,barche, aerei).

    L’aumento dell’IVA è deliberato in 2 punti percentuali a decorrere dal primo settembre 2012, a copertura della clausola di salvaguardia e da attuare solo nel caso in cui sia necessario. In tal modo si evita che scatti la riduzione automatica di tutte le deduzioni e detrazioni fiscali in particolare sulla famiglia.  La ridefinizione delle agevolazioni andrà a finanziarie il Fondo per la Famiglia istituito dal decreto approvato ieri.

    Viene attuato un pacchetto antievasione che prevede il divieto di uso del contante per pagamenti superiori ai 1000 euro; i pagamenti telematici per la PA; una fiscalità di favore per le imprese individuali e artigiane che consenta l’emersione.

    E’ stato deliberato un insieme di liberalizzazioni per la vendita di farmaci, per i trasporti, e per gli orari degli esercizi commerciali; vengono potenziati le funzioni dell’Antitrust.

    Il Governo ha avviato un’azione di selezione e di riordino dei programmi di spesa con l’abolizione di una serie di enti ritenuti non più utili.

    In particolare, le Province vengono riportate alla funzione di organi di indirizzo e coordinamento. Vengono abolite le giunte, ridotti a 10 i consiglieri provinciali, e ridotte drasticamente le spese in funzioni già svolte da altri enti territoriali.

    A seguito della nomina a Ministro senza portafoglio del prof. Filippo Patroni Griffi, il  Presidente Monti ha comunicato al Consiglio la sua intenzione di conferirgli l’incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il Consiglio ha condiviso l’iniziativa.

    Successivamente il Consiglio ha approvato, su proposta dei Ministri per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/104, che disciplina la tutela dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di lavoro interinale (“agenzie di somministrazione” secondo il decreto Biagi) per migliorare la qualità del lavoro svolto da questi impiegati presso imprese utilizzatrici. Sul testo verranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

    Su proposta del Ministro dell’interno, Anna Maria Cancellieri, ed al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni locali in cui sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, è stato prorogato lo scioglimento dei Consigli comunali di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e Gricignano d’Aversa (Caserta).

    Sono stati anche prorogati stati d’emergenza già dichiarati nella città di Roma e nelle province di Sassari, Olbia e Tempio (strada statale SS-OL) per problemi legati al traffico ed alla mobilità, nonché nella Provincia de L’Aquila e nell’intera Regione Abruzzo per il terremoto del 6 aprile 2009.

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • In pensione con più di 40 anni di anzianità

    Posted on December 1st, 2011 admin No comments

    Serviranno 41 o 43 anni per la pensione di anzianità, le donne andranno in pensione dopo i 65 anni, i contributi degli artigiani e commercianti aumenteranno di 1 o 2 punti.

    Sono questi i punti ancora in discussione che il governo Monti di appresta a varare con un decreto che dovrà essere approvato lunedì 5 dicembre.

    Pensione di anzianità

    Non basteranno più’ i 40 anni di anzianità per andare in pensione ma ne serviranno 41-43 anni e in più sarà richiesto il requisito dell’età. Le baby pensioni non saranno più possibili, anche con 41 e più anni di anzianità se non si avranno 60 anni non si potrà andare in pensione.

    Non sarà quindi più possibile andare in pensione solo con il requisito dell’anzianità come accade oggi e per raggiungere il 100% della pensione dovranno sommarsi diversi requisiti.

    Pensione di vecchiaia

    Accelerazione dell’aumento dell’età richiesta per andare in pensione per le donne nel settore privato. E’ il terzo intervento dell’anno. Le donne andranno in pensione a 65 anni ma la data per fare entrare a regime questa norma è ancora in discussione.

    Aumento percentuale dei contributi per commercianti e artigiani

    E’ allo studio un aumento della percentuale dei contributi per artigiani e commercianti di uno o due punti.

    Attualmente gli artigiani pagano una percentuale del 20% e i commercianti del 20,9% sino a un reddito di 43.042 e del 21%-21,09% sino a un reddito di 71.737 per gli artigiani elevato a 93.622 per i commercianti.

    La tendenza è  avvicinare sempre più i contributi dei lavoratori autonomi a quelli dei dipendenti.

    Blocco dell’inflazione per tutti i pensionati

    Chi è già in pensione non sarà esentato dal contribuire mediante un blocco delle pensioni che non subiranno più adeguamenti per l’inflazione.

    Anche il parlamentari contribuiranno con una riduzione dei vitalizi

    Saranno ritoccati anche i vitalizi dei parlamentari che saranno legati ai contributi come per tutte le altre categorie di lavoratori.

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • Acconto Irpef 2011 ridotto all’82%

    Posted on November 24th, 2011 admin No comments
    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 21.11.2011 ed in corso di pubblicazione, prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto entro il 30.11.2011, che sarà pertanto pari all’82%. Lo stesso decreto prevede, inoltre, la riduzione di 3 punti percentuali anche per l’acconto Irpef relativo al 2012. La previsione di uno “sconto” sull’acconto dovuto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 è contenuta nella Manovra correttiva 2010, che aveva rinviato ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione dell’entità della riduzione. Chi ha già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potrà fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
     
    Fonte: Il Sole 24 Ore
  • Spesometro – I Chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro

    Posted on October 25th, 2011 admin No comments

    In relazione ai quesiti in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro (3.000 euro), pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ieri 24 ottobre 2011 ha pubblicato le risposte.

    In particolare ha reso noto che per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione, migliorando la qualità delle informazioni trasmesse, l’Agenzia stessa metterà a disposizione un software di compilazione che andrà ad affiancarsi al software di controllo già disponibile.

    Tra le varie risposte segnaliamo che non vi è nessun obbligo di comunicazione per le operazioni sopra i 3.000 euro se queste sono state effettuate in ambito comunitario, in quanto tali movimentazioni sono già mappate attraverso i modelli Intra e i dati presenti nel sistema Vies.

    Questi chiarimenti vanno ad integrare le precisazioni fornite sempre dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24 del 30 maggio 2011.

    icona penna Circolare n. 24 del 30 maggio 2011

    icona penna Risposte ai quesiti sullo Spesometro

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • Ex-minimi, determinazione «ordinaria» del reddito

    Posted on September 30th, 2011 admin No comments

    I nuovi requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi previsti dal DL 98/2011 comporteranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la fuoriuscita dal regime agevolato di numerosi contribuenti, oppure ne precluderanno ad altri la fruizione sin dall’inizio.
    Questi soggetti, supponendo che il regime delle nuove iniziative produttive non sia più applicabile a decorrere dalla medesima data, potranno avvalersi solo del regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (a parte il nuovo regime dei minimi, infatti, non esisterebbero più altri regimi forfettari).

    L’art. 27 comma 3 del DL 98/2011, peraltro, ha previsto che tali soggetti possano beneficiare comunque di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutte le caratteristiche, previste dai commi 96 e 99 della L. 244/2007, necessarie per la fruizione del previgente regime dei minimi (ad esempio, ricavi/compensi inferiori a 30.000 euro, beni strumentali nel triennio precedente non superiori a 15.000 euro, non assunzione di lavoratori dipendenti, non utilizzo di regimi speciali IVA).

    Infatti, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, gli stessi sono:
    – esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
    – esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
    esenti da IRAP.

    Quali saranno, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, i criteri di determinazione del reddito e le modalità di tassazione (IRPEF ordinaria a scaglioni o imposta sostitutiva) per i contribuenti che rientrano nel “regime degli ex minimi”?

    È stato precisato che tali soggetti non potranno più godere dei criteri “semplificati” per la determinazione del reddito, né della tassazione sostitutiva, in quanto non beneficiano più del regime agevolato. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei contribuenti che possiedono i requisiti previsti per il “regime degli ex minimi”, ferme le semplificazioni sopra indicate, troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell’IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo previste dal TUIR, nonché le aliquote d’imposta ordinarie.

    Definito il trattamento per gli “ex minimi”, si continua a rimanere in attesa di chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi”, per consentire ai contribuenti di comprendere meglio i nuovi requisiti di accesso al regime.

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • Iva al 21% a partire da domani 17 settembre 2011

    Posted on September 16th, 2011 admin No comments
    Con il Comunicato stampa n. 138 del 15 settembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”), con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148 del 14 settembre, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 16 settembre 2011. Pertanto, a partire da sabato 17 settembre 2011, scatta l’aumento dell’Iva al 21% previsto dalla manovra, tenendo conto del momento di effettuazione dell’operazione. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10% (cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al DPR n. 633/1972), che trovano applicazione soprattutto nell’edilizia, nei prodotti agricoli, ittici, e altri prodotti di base come il riso, la pasta, il pane ecc.
    Fonte: Il Sole 24 Ore

    Scarica il Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia

    Scarica il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate

  • Contanti: il nuovo limite è 2.500 Euro

    Posted on September 5th, 2011 admin No comments

    Dal 13 agosto 2011 è possibile utilizzare il contante solo per importi inferiori a 2.500 €. La manovra di Ferragosto (art. 2 comma 4 del d.l. 138/2011) è intervenuta sulla legge antiriciclaggio (art. 49 del d.lgs. 231/2007) per favorire la tracciabilità dei flussi di pagamento che avvengono senza l’intervento degli intermediari finanziari. Con questo intervento il Governo mira ad uniformare l’Italia agli altri Paesi europei, dove la media delle transazioni in contanti si aggira intorno al 70%, contro il 90% dell’Italia. Lo scopo è scoraggiare l’uso del contante, strumento che oltre ad essere fonte di riciclaggio è anche mezzo per la gestione del “nero”.

    L’altalena dei rialzi e dei ribassi

    La manovra di Ferragosto interviene sulla norma antiriciclaggio, ma non si tratta di una novità assoluta. Ricordiamo, infatti, che dal 2007 in poi c’è stato un susseguirsi continuo di modifiche alla soglia per l’utilizzo del contante.
    Inizialmente il limite per l’uso delle banconote era stato fissato dal d.lgs. 231/2007 a 5.000 € (in vigore dal 29.12.2007), ed era poi aumentato a 12.500 € con il d.l. 112/2008 (in vigore dal 25.06.2008), per poi scendere nuovamente a 5.000 € con il D.l. 78/2010 (in vigore dal 31.05.2010). Senza contare le previsioni contenute nel decreto Visco-Bersani del 2006, secondo cui la soglia doveva essere ridotta addirittura a 100 € a decorrere dal 1° luglio 2009.
    Un’altalena continua, che si aggiusta ora a quota 2.500€.

    Le regole dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.l. 138/2011

    Quel che interessa ora al contribuente è capire quali sono le regole attualmente in vigore per i pagamenti in contanti.
    Le banconote possono essere usate tranquillamente per i pagamenti fino a 2.499 €, a partire da 2.500 €, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario. La ragione è semplice: quando per un’operazione ci si avvale di un intermediario, questo è obbligato a rilevare l’operazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
    Per chi avesse già pensato di aggirare la norma, dividendo il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 €, deve sapere che ciò non è possibile. La norma, infatti, prevede che in caso di pagamenti frazionati, nessuno di questi può essere versato in contanti.
    Il divieto riguarda anche:

    • gli assegni, per i quali dal 13 agosto 2011, se di importo pari o superiore a 2.500 €, è obbligatorio inserire il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
    • i libretti di deposito al portatore, esistenti alla data del 13.08.2011 e con saldo pari o superiore a 2.500 €, devono essere estinti o ricondotti entro la soglia dei 2.499 €. Il termine entro cui effettuare l’operazione è fissato al 30.09.2011.

    La sanzione, per chi non rispetta le nuove regole sulla tracciabilità, è compresa dall’1% al 40% dell’importo oggetto del trasferimento. Per coloro che, invece, lasciano invariato il saldo dei libretti al portatore, la sanzione compresa è tra il 10% e il 20% del saldo del libretto stesso.

  • Manovra di Ferragosto 2011, il nuovo pacchetto anti-evasione

    Posted on September 5th, 2011 admin No comments
    Con la Manovra di Ferragosto 2011 viene rivoluzionato il regime penale tributario. Infatti, chi sarà condannato per aver evaso imposte per oltre tre milioni di euro andrà in carcere senza poter beneficiare della sospensione condizionale della pena prevista dal codice penale. Viene previsto, inoltre, l’abbassamento delle soglie oltre le quali scattano le pene per i reati fiscali. Per l’omessa dichiarazione la sanzione (da 1 a 3 anni di reclusione) scatta a partire da 30mila euro di imposta evasa. I termini di prescrizione per i reati fiscali vengono elevati di un terzo, mentre il patteggiamento è ammesso solo se prima dell’apertura del procedimento di primo grado il contribuente salda il suo debito.
     
    Fonte: Il Sole 24 Ore
  • Manovra economia 2011: in vigore la legge di conversione.

    Posted on July 19th, 2011 admin No comments

    E’ in vigore dal 17 luglio la legge di conversione della manovra di stabilizzazione dei conti pubblici. 

    Tra le novità di maggior rilievo da questo punto di vista l’introduzione di una clausola di salvaguardia destinata a garantire i saldi del 2014. Se il governo non attuerà una revisione delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore per privati e imprese entro il settembre del 2013, da quello stesso anno scatterà il taglio del 5% delle agevolazioni stesse per garantire un risparmio di 4 miliardi. Dal 2014, poi, il taglio sarà del 20% per un risparmio di 20 miliardi l’anno.

    Riepilogo delle principali novità fiscali già in vigore:

    • chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011. La definizione agevolata riguarda le liti fino a 20.000 euro. Pagamenti differenziati dal 10% al 50% a seconda del grado di giudizio e della parte soccombente. Agevolazione ammessa per le liti pendenti alla data del 1° maggio scorso;
    • introduzione del contributo unificato per i ricorsi tributari. Gli importi vanno da un minimo di 30 euro finbo a 1.500 euro per le liti oltre i 50.000 euro di valore;
    • abolizione della fidejussione per i versamenti rateali per accertamento con adesione. Raddoppiate però le sanzioni per chi non paga nei termini anche una sola rata successiva alla prima;
    • accertamenti esecutivi dal 1° ottobre con obbligo di indicazione anche delle sanzioni;
    • obbligo per i gestori delle carte di credito di comunicare le operazioni ai fini dello spesometro;
    • rinvio dei pagamenti fino al 2012 e zona franca a Lampedusa;
    • limiti al riporto delle perdite e all’ammortamento dei beni per le società concessionarie;
    • revoca delle partite Iva inattive;
    • aumento dell’imposto del bollo sul conto titoli con differenziati per deposito: al di sotto dei 50.000 euro non ci sono aumenti;
    • addizionale sul bollo auto per i veicoli con oltre 225 kw di potenza pari a 10 euro ogni kw oltre i 225;
    • nuova stretta sulle stock option.

    Principali novità operative dal prossimo anno:

    • revisione del regime fiscale per i contribuenti minimi con uscita obbligatoria dal regime agevolato per coloro che erano in attività da prima del 2007. Per chi lascia esenzione dall’Irap ma obbligo di studi di settore;
    • stretta sugli studi di settore con sanzioni aumentate per chi omette le comunicazioni obbligatorie;
    • introduzione dell’obbligo di reclamo e mediazione in materia di ricorsi tributari;
    • pubblicazione entro il 31 dicembre degli studi di settore. Aumento delle sanzioni per omessa presentazione.

    Scarica il File – Manovra Correttiva 2011 – Legge n. 111 del 15/07/2011