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  • Regime dei minimi e lavoratori in mobilità: modalità di applicazione del regime agevolato

    Posted on December 28th, 2011 admin No comments

    Con due Provvedimenti del 22 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi e lavoratori in mobilità, e del regime residuale degli ex contribuenti minimi. Tra le precisazioni fornite: esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse e dalla comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (spesometro)

    Con il Provvedimento N. 185825/2011 vengono definiti con chiarezza i requisiti per poter entrare nel regime agevolato dei contribuenti minimi dal 2012, in particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

    Viene confermato che il regime dei nuovi minimi dal 1° gennaio 2012 è riservato a coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007, e che presentino contemporaneamente sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (vecchi minimi), sia quelli previsti in aggiunta dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011.

    Con il Provvedimento N. 185820 /2011 vengono fornite importanti precisazioni:

    • i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
    • i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008, sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES;
    • sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (spesometro);
    • sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni con soggetti black list).

    In Allegato:

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      Provvedimento N. 185825/2011 – Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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      Provvedimento N. 185820/2011 – Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
    Fonte: www.fiscoetasse.com
  • Nuovi minimi più duraturi per gli under 35

    Posted on December 27th, 2011 admin No comments

    L’emanazione del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (prot. 185820/2011) ha definito con esattezza il perimetro dei soggetti che potranno “entrare” nel regime dei minimi dal 2012, dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del DL 98/2011, nonché il periodo di permanenza massima nel regime stesso. Focalizzando l’attenzione, in questo intervento, sui soggetti già in attività al 31 dicembre 2011, il Provvedimento direttoriale citato conferma che l’ingresso nel regime dei “nuovi” minimi è riservato a coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007, e che presentino nel contempo sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (“vecchi” minimi), sia quelli “aggiunti” dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011. Ciò sta a significare che il regime dei minimi, dal 2012, non è riservato solamente a coloro che erano già “vecchi” minimi fino al 2011, bensì a tutti coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, presentino tutti i requisiti previsti alla data del 31 dicembre 2011.

    Il Provvedimento direttoriale (§ 2.2) contiene un’importante precisazione, allorché, riferendosi al requisito di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 27, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, dispone che tale preclusione “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”. Tale precisazione, oltre ad essere condivisibile, risolve diverse situazioni riferite a lavoratori dipendenti che, a causa della crisi, hanno perso il posto di lavoro, ma che hanno continuato a svolgere la stessa attività aprendosi (forzatamente) una partita IVA.

    Altra importante precisazione attiene a coloro che hanno intrapreso una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007, avvalendosi del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, i quali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età” (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2009 all’età di 38 anni, fruendo del regime delle nuove iniziative produttive per il triennio 2009-2011, che può accedere al regime dei nuovi minimi per gli anni 2012 e 2013).

    Relativamente alla durata del regime, il Provvedimento direttoriale fuga alcuni dubbi emersi nei mesi precedenti, precisando che:
    – quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di iniziodell’attività e per i quattro successivi;
    – in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.

    Dopo la fuoriuscita, il rientro non è possibile.

    Di particolare rilevanza è la precisazione contenuta nel Provvedimento in commento (§ 3.3), secondo cui “coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti”. In buona sostanza, una volta entrati nel regime dei minimi, il contribuente può restarci al massimo cinque anni consecutivi (o anche più se under 35) e l’eventuale uscita per qualsivoglia motivo ne impedisce il rientro, anche se nell’ambito del quinquennio si mantengano o si torni in possesso di tutti i requisiti. È probabile che l’Agenzia voglia impedire lo “spezzatino” da parte del contribuente che, per motivi di convenienza, intenda avvalersi del regime in questione valutando di volta in volta il comportamento da tenere, entrando e uscendo dal regime di anno in anno.

    Infine, relativamente a coloro che “escono”, in quanto non presentano i requisiti per poter accedere al nuovo regime dal 2012, si conferma il naturale passaggio al regime supersemplificato di cui al comma 3 dell’art. 27, non solo per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008, ma anche per i soggetti che hanno iniziato successivamente al 31 dicembre 2007 e che non presentano i requisiti “aggiunti” di cui al comma 2 dell’art. 27 (fermi restando quelli dei “vecchi” minimi).

    Fonte: www.fiscoetasse.com

  • Regime minimi: per i nuovi minimi fatture senza ritenuta d’acconto

    Posted on December 27th, 2011 admin No comments

    A partire dal 1° gennaio 2012 i “nuovi minimi” applicheranno un’imposta sostitutiva del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d’acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito d’imposta. Con il Provvedimento n. 185820/2011 del 22.12.2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che dal 2012 i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.
    Con il Provvedimento n. 185825/2011 del 22.12.2011 viene stabilito, invece, che i “vecchi minimi” che non possono accedere al nuovo regime agevolato, potranno optare dal 2012 non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata.

    Fonte: Il Sole 24 Ore

  • Ex-minimi, determinazione «ordinaria» del reddito

    Posted on September 30th, 2011 admin No comments

    I nuovi requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi previsti dal DL 98/2011 comporteranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la fuoriuscita dal regime agevolato di numerosi contribuenti, oppure ne precluderanno ad altri la fruizione sin dall’inizio.
    Questi soggetti, supponendo che il regime delle nuove iniziative produttive non sia più applicabile a decorrere dalla medesima data, potranno avvalersi solo del regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (a parte il nuovo regime dei minimi, infatti, non esisterebbero più altri regimi forfettari).

    L’art. 27 comma 3 del DL 98/2011, peraltro, ha previsto che tali soggetti possano beneficiare comunque di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutte le caratteristiche, previste dai commi 96 e 99 della L. 244/2007, necessarie per la fruizione del previgente regime dei minimi (ad esempio, ricavi/compensi inferiori a 30.000 euro, beni strumentali nel triennio precedente non superiori a 15.000 euro, non assunzione di lavoratori dipendenti, non utilizzo di regimi speciali IVA).

    Infatti, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, gli stessi sono:
    – esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
    – esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
    esenti da IRAP.

    Quali saranno, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, i criteri di determinazione del reddito e le modalità di tassazione (IRPEF ordinaria a scaglioni o imposta sostitutiva) per i contribuenti che rientrano nel “regime degli ex minimi”?

    È stato precisato che tali soggetti non potranno più godere dei criteri “semplificati” per la determinazione del reddito, né della tassazione sostitutiva, in quanto non beneficiano più del regime agevolato. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei contribuenti che possiedono i requisiti previsti per il “regime degli ex minimi”, ferme le semplificazioni sopra indicate, troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell’IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo previste dal TUIR, nonché le aliquote d’imposta ordinarie.

    Definito il trattamento per gli “ex minimi”, si continua a rimanere in attesa di chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi”, per consentire ai contribuenti di comprendere meglio i nuovi requisiti di accesso al regime.

    Fonte: www.fiscoetasse.com